Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE
Sezione Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta e delle acque
Ufficio federale dell'energia UFE Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 56 11, fax +41 31 323 25 00 contact@bfe.admin.ch
www.bfe.admin.ch
1/1
Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) Scheda informativa (32) - aggiornamento
Eliminazione dei difetti dopo il controllo periodico
Aggiornata al 1° maggio 2020
Domanda:
Durante un controllo periodico l’organo di controllo indipendente constata diversi difetti. Il proprietario dell'impianto elettrico incarica un installatore elettricista di riparare i difetti. Dopo l'eliminazione dei di- fetti, l'installatore elettricista deve redigere un rapporto di sicurezza?
Risposta:
No, in caso di riparazione di difetti nell'ambito dei controlli periodici non è richiesto un rapporto di sicu- rezza, bensì un verbale di misurazione e di verifica. È sufficiente che al termine dei lavori l’installatore elettricista confermi all'organo di controllo indipendente di aver riparato i difetti, riportando sul rapporto di controllo, completo di firma e data, la dicitura «difetti eliminati» (una semplice telefonata non basta) e allegando, qualora sia separato, il verbale di misurazione e di verifica. In seguito spetta all’organo di controllo indipendente valutare se fidarsi della comunicazione dell'installatore elettricista oppure se procedere a un ulteriore controllo prima di rilasciare il rapporto di sicurezza. Dipende dalle circostanze concrete di ogni singolo caso: in generale vale il principio secondo cui un ulteriore controllo è neces- sario solo se vi sono difetti molteplici e/o pericolosi, mentre si può farne a meno nel caso di difetti mi- nori.