Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE
Sezione Diritto in materia di elettricità e di acqua
Ufficio federale dell'energia UFE Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 56 11, Fax +41 31 323 25 00 contact@bfe.admin.ch
www.bfe.admin.ch
143 - Bundesratsverordnungen 003881555\\vcpb0023.adr.admin.ch\GEVER-CONV_PRD$\UVEK_PRD\input\3252af64-c159-44f5-894a-40a69de021eb.doc
Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)
Scheda informativa (20)
Disposizioni transitorie e periodi di controllo
Aggiornata al 28.01.2002 – ritirata a partire dal 1.1.2017
Domanda:
Secondo l'articolo 44 capoverso 6 OIBT, i periodi di controllo fissati in base al diritto previgente sono mantenuti. Ciò significa forse che tutti gli impianti esistenti devono essere controllati secondo la vecchia OIBT, al termine del periodo di controllo fissato in base al diritto previgente?
Risposta:
Dal 1° gennaio 2002, per tutti gli impianti che in base a quanto previsto dalla disposizioni transitorie non devono essere controllati secondo il diritto previgente, valgono le regole del nuovo diritto, anche per quanto riguarda i periodi di controllo. La prima frase dell'art. 44 cpv. 6 OIBT afferma che il tempo già trascorso di un periodo di controllo (che si determina in base al nuovo diritto) viene preso in considerazione; per esempio, se dall'ultimo controllo sono trascorsi 7 anni, il prossimo controllo (ogni 10 anni secondo il nuovo diritto) dovrà essere effettuato fra 3 anni.