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Entità del controllo di collaudo Aggiornata al 1° settembre 2020

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE

Sezione Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta e delle acque

Ufficio federale dell'energia UFE Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen Indirizzo postale: CH-3003 Berna

Tel. +41 31 322 56 11, fax +41 31 323 25 00 contact@bfe.admin.ch

www.ufe.admin.ch

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (36) - aggiornamento

Entità del controllo di collaudo

Aggiornata al 1° settembre 2020

Domanda:

In che cosa consiste il collaudo da parte di un organo di controllo indipendente di cui all'articolo 35 capoverso 3 OIBT?

Risposta:

La base per il controllo di collaudo da parte di un organo di controllo indipendente è costituita dal rap- porto di sicurezza con il verbale di misurazione e di verifica dell'installatore elettricista. I valori ivi indi- cati vengono controllati per quanto possibile e necessario. Non si tratta di controllare ogni singolo dettaglio, a meno che il proprietario dell'impianto elettrico non lo richieda espressamente. Si tratta di determinare la qualità dell'impianto. Si devono poi controllare i valori essenziali per la sicurezza, ovve- ro la messa a terra, le misure di sicurezza, gli organi di protezione, i valori di isolamento, segmenti di linea ecc., nella misura in cui sia possibile farlo senza interferire troppo nell'impianto già in funzione.

I dettagli del controllo sono lasciati alla discrezione dell'organo di controllo indipendente. In primo pia- no vi sono le seguenti considerazioni:

a) Con il controllo di collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato viene garantito, attraverso il principio del doppio controllo, che gli impianti elettrici soddisfino i requisiti di sicurezza stabiliti dall'ordinanza e dalle norme. A tal fine, in una prima fase occorre sempre verificare la completezza della documentazione presentata per la con- trofirma (rapporti di sicurezza, verbale di misurazione e di verifica).

L'organo di controllo indipendente può rilasciare una dichiarazione sull'assenza di difetti di un in- tero impianto (o almeno di una parte di esso o di un circuito elettrico) solo se è certo che tutte le parti rilevanti sono state controllate almeno una volta. Se non vengono presentati documenti per le singole parti dell'impianto, questi devono essere richiesti successivamente. Il controllo di col- laudo può essere continuato e completato solo quando l'installatore presenta la documentazione del proprio controllo finale.

b) Il controllo di collaudo da parte di un organo di controllo indipendente non è un'ispezione detta- gliata completa dell'intero impianto in cui ogni singolo circuito elettrico viene necessariamente sot- toposto a una seconda misurazione. L'organo di controllo indipendente o il servizio d’ispezione accreditato hanno un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda l'entità del controllo.

Nell'ambito del controllo di collaudo, tuttavia, l'intero impianto o una parte strutturalmente delimi-

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C:\Users\U80718406\AppData\Local\rubicon\Acta Nova Client\Data\524336226\[524336226] Fact-Sheet (36) 09-2020_it.doc

tabile dello stesso deve essere ispezionato con una procedura sistematica in una combinazione di controlli visivi e di misurazione. L'obiettivo di questo approccio sistematico è verificare la sicu- rezza dell'impianto, totale o parziale, con un onere adeguato. Nella prassi del controllo degli im- pianti, si è consolidata una procedura strutturata costituita da:

1. la verifica della completezza dei documenti e della plausibilità dei valori misurati e dei risultati del controllo finale;

2. un controllo visivo;

3. controlli e misurazioni dei contenuti del rapporto di sicurezza stabiliti come vincolanti nell'arti- colo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3) per un controllo di collaudo dal punto di immissione fino all'interfaccia del consu- matore. Basandosi sulle prime due fasi di controllo e sui primi controlli e misurazioni al punto di immissione, l'organo di controllo decide, caso per caso, quali ulteriori misurazioni e controlli sono necessari nelle parti a valle dell'impianto (misure di protezione, organi di protezione e isolamento, eventualmente corrente differenziale). In ogni caso, i controlli a campione effet- tuati sulla base del principio di casualità non soddisfano i requisiti di un controllo di collaudo.

Il controllo può essere effettato in presenza dell'installatore. Se vengono riscontrati difetti che rappre- sentano un rischio immediato e significativo per le persone e le cose, l'organo di controllo indipenden- te interrompe il controllo e chiede al proprietario dell'impianto elettrico che l'installatore elettricista con- trolli nuovamente l'intero impianto e operi le riparazioni necessarie. Infine, l'organo di controllo indi- pendente effettua un secondo controllo basandosi su un nuovo rapporto di sicurezza.

Prima di firmare il rapporto di sicurezza, l'organo di controllo si deve accertare che i difetti riscontrati durante il controllo siano stati effettivamente eliminati. A seconda del tipo di carenze, la loro elimina- zione deve essere verificata in modo efficace e in loco. Le considerazioni sulle schede informative 32 e 40 concernenti l'eliminazione dei difetti durante i controlli periodici si applicano anche all'eliminazio- ne dei difetti durante il controllo di collaudo.

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