Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE
C:\Documents and Settings\u80710486\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK28\Faktenblatt_Förderprogramm_Photovoltaikanlagen_i1.doc
23 marzo 2009
Scheda informativa
Programma d’incentivazione per nuovi impianti fotovoltaici sulla lista di attesa della rimunerazione a copertura dei costi per
l’immissione in rete di energia elettrica
Volume degli incentivi 2009: 20 milioni di franchi, Modalità di incentivazione: aiuti all’investimento L’ultima data utile per la presentazione della domanda è il 30 giugno 2009.
Descrizione: Gli aiuti all’investimento sono attribuiti unicamente a impianti fotovoltaici che al 31.12.2008 erano notificati presso la società nazionale di rete swissgrid SA per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) e che sono stati posti da swissgrid sulla lista di attesa, e la cui costruzione non è ancora iniziata. Tutti i titolari dei progetti inseriti nella lista di attesa RIC e aventi diritto all’incentivo ricevono automaticamente da swissgrid il modulo di do- manda.
Esame delle domande: Le domande di assegnazione degli incentivi sono esaminate dalla swissgrid SA su mandato dell’UFE. Entro il 10 aprile 2009, swissgrid invia automaticamente il modulo di do- manda a tutti i titolari dei progetti inseriti nella lista di attesa RIC e aventi diritto all’incentivo. Chi inten- de usufruire dell’aiuto all’investimento deve rispedire alla swissgrid SA l’originale del modulo di do- manda debitamente compilato. Il titolare del progetto può dare inizio ai lavori di costruzione dell’impianto solamente dopo aver ricevuto la decisione di assegnazione degli incentivi.
Ulteriori condizioni:
• I moduli di domanda possono essere presentati al più tardi entro il 30 giugno 2009 o fino a quando gli impegni non hanno raggiunto il volume complessivo degli incentivi, pari a 20 milioni di franchi.
Non sussiste un diritto a priori a beneficiare degli incentivi.
• La costruzione dell’impianto può avere inizio solo dopo che la domanda è stata approvata e il titola- re del progetto ha ricevuto la decisione di assegnazione degli incentivi.
• La garanzia di origine per l’energia elettrica prodotta dall’impianto e immessa in rete viene emessa dalla swissgrid SA automaticamente a favore dell’Ufficio federale dell’energia per un periodo di 3 anni oppure finché l’impianto non entra nel sistema della RIC (a seconda dell’evento che si verifica per primo).
• L’entrata in servizio dell’impianto e la presentazione del conteggio devono avere luogo al più tardi entro il 31 giugno 2010. In caso contrario, la decisione di assegnazione degli incentivi decade.
• Secondo l’articolo 7a capoverso 1 della legge sull’energia e l’articolo 3a dell’ordinanza sull’energia, nel caso di impianti rinnovati o ampliati, gli aiuti all’investimento possono essere chiesti solamente per gli investimenti relativi all’ampliamento.
Entità degli aiuti all’investimento:
fr. 3500.-/kW per impianti integrati fino a un importo complessivo di fr. 35‘000.- al massimo fr. 2900.-/kW per impianti annessi fino a un importo complessivo di fr. 29‘000.- al massimo fr. 2500.-/kW per impianti isolati fino a un importo complessivo di fr. 25‘000.- al massimo Informazioni e presentazione delle domande:
swissgrid SA, Dammstrasse 3, Casella postale 22, 5070 Frick
Telefono: 0848 014 014, e-mail: info@swissgrid.ch, Web: www.swissgrid.ch