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Domande e risposte concernenti la rimunerazione per la ripresa di energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili

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beat.goldstein@bfe.admin.ch www.bfe.admin.ch

Marzo 2018

Domande e risposte concernenti la rimunerazione per la ripresa di energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili

(Obbligo di ritiro e di rimunerazione secondo l'art. 15 cpv. 3 lett. a LEne)

Quali impianti per la produzione di elettricità hanno diritto alla rimunerazione per la ripresa di energia elettrica?

Le disposizioni sulla rimunerazione per la ripresa di energia elettrica si applicano a tutti gli impianti che immettono nella rete pubblica elettricità generata a partire da energie rinnovabili, se la potenza

massima dell'impianto è di 3 MW o se l'impianto non immette oltre 5000 MWh all'anno. La

regolamentazione si applica anche agli impianti che hanno ottenuto una rimunerazione unica, tuttavia non a quelli che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità («RIC»).

Chi paga la rimunerazione per la ripresa di energia elettrica?

Il gestore di rete locale è tenuto a ritirare e a rimunerare l'elettricità.

Come si determina l'ammontare della rimunerazione per la ripresa di energia elettrica?

Il produttore e il gestore di rete sono in linea di principio liberi di trovare un accordo sulla

rimunerazione. In assenza di un altro accordo, il gestore di rete deve rimunerare almeno i suoi costi medi di acquisto dell'elettricità. Essi sono costituiti dai costi per l'acquisto di energia elettrica presso terzi nonché dai costi di produzione dei propri impianti. Le diverse componenti dell'acquisto sono ponderate in base alla loro rispettiva quota nel portafoglio d'acquisto complessivo.

Quali cambiamenti sono intervenuti a seguito della nuova legge e della nuova ordinanza sull'energia?

Ai fini dell'importo della rimunerazione, prima erano determinanti soltanto i costi dell'acquisto dell'elettricità presso terzi, mentre a partire dal 1° gennaio 2018 si tiene conto anche dei costi di produzione degli impianti propri.

Come fa un produttore a stabilire se la rimunerazione soddisfa i requisiti minimi?

Poiché i costi medi d'acquisto dei gestori di rete non sono pubblici, i produttori non hanno la possibilità di verificare direttamente da soli se la rimunerazione soddisfa i requisiti minimi. In caso di controversia, la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) può tuttavia determinare i costi medi d'acquisto di un gestore di rete.

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Un riferimento indiretto ai costi medi d'acquisto è dato dalle tariffe regolate dell'energia, visto che anch'esse si basano sui costi di acquisto. Il metodo di calcolo è tuttavia un altro (inclusione del plusvalore ecologico, costi di commercializzazione, differenze di copertura, deduzione per il servizio universale) e questo spiega perché non c'è obbligatoriamente una corrispondenza diretta tra l'importo della rimunerazione per la ripresa di energia elettrica e le tariffe energetiche. Le tariffe dell'energia per comprensorio sono pubblicate su www.strompreis.elcom.admin.ch.

Come avviene la rimunerazione del plusvalore ecologico (garanzia di origine)?

La rimunerazione per la ripresa di energia elettrica si riferisce soltanto alla cosiddetta «elettricità grigia» al netto del plusvalore ecologico. La garanzia d'origine può essere commercializzata dal produttore separatamente, sia al gestore di rete locale che a un terzo. Il gestore di rete non è tenuto a ritirare la garanzia d'origine, ma ha la facoltà di farlo per integrarla, ad esempio, in un'offerta locale di energia verde.

È disponibile una panoramica geografica delle rimunerazioni per la ripresa di energia elettrica?

Sul portale dell'Associazione dei produttori d'energia indipendenti (VESE) www.pv-tarif.ch sono riportate, se disponibili, le rimunerazioni per comprensorio.

Per quale motivo le rimunerazioni per la ripresa di energia elettrica sono così diverse da un comprensorio all'altro?

Analogamente alle tariffe per l'acquisto dell'energia elettrica, anche le rimunerazioni per la ripresa di energia elettrica possono variare in modo considerevole da un comprensorio all'altro. Ciò è dovuto ai diversi costi d'acquisto dei gestori di rete (sul libero mercato, tramite un prefornitore, per la produzione di proprie centrali) come pure alle diverse strategie di promozione della produzione di energia elettrica locale da fonti rinnovabili.

Quali sono le basi giuridiche di questa rimunerazione per la ripresa di energia elettrica?

Le basi concernenti la rimunerazione per la ripresa di energia elettrica sono contenute nell'articolo 15 della legge sull'energia (LEne; RS 730.0), nonché negli articoli 10 - 13 dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01).

A chi posso rivolgermi in caso di domande sulla rimunerazione per la ripresa di energia elettrica

I produttori devono rivolgersi in primo luogo al proprio gestore di rete locale. In caso di disaccordo, le parti possono rivolgersi alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), che è l'organo competente per il trattamento delle controversie (www.elcom.admin.ch, info@elcom.admin.ch). Per le domande generali sull'evoluzione della legislazione in materia di rimunerazione per la ripresa di energia elettrica è possibile rivolgersi all'Ufficio federale dell'energia (UFE) (Beat Goldstein, beat.goldstein@bfe.admin.ch).

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