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La nuova Sagl: lo strumento ideale per la gestione dell’impresa di famiglia

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La nuova Sagl: lo strumento ideale per la gestione dell’impresa di famiglia

Dei diversi veicoli societari previsti dal diritto svizzero, due sono quelli nettamen- te predominanti nella realtà quotidiana: la società anonima (Sa, simile alla società per azioni di diritto italiano) e la società a garanzia limitata (Sagl, simile alla società a responsabilità limitata). «Le modifiche del diritto societario svizzero entrate in vi- gore quasi tre anni fa hanno ulteriormente rafforzato i pregi della Sagl, eliminan- do nel contempo i limiti che la penalizzavano. Mentre la Sa è la società di capitali per antonomasia, la Sagl presenta un carattere misto, combinando il primato del capitale con dei marcati tratti personalistici», spiega Davide Jermini, avvocato e notaio, partner dello studio legale Poledna Boss Kurer di Lugano (nella foto a fianco), «per decenni la Sagl è stata una forma societaria negletta, vuoi perché mo- strava palesi anacronismi (dal 1936 non aveva più subito alcuna modifica di rilievo) vuoi perché la Sa era praticamente accessibile a tutti, anche in termini monetari». A fronte di oltre 160mila società anonime, nel 1990 esistevano in Svizzera meno di 3mila Sagl. Dal 1991, anno in cui si è conclusa l’ultima grande revisione del diritto della società anonima, la situazione è radicalmente cambiata. «Le nuove norme del- la Sa ne hanno innalzato la soglia di entrata, rendendola meno attraente per le pic- cole e medie imprese: in particolare il requisito del capitale minimo di 100mila fran- chi (di cui almeno 50mila liberati) e la reale indipendenza dell’ufficio di revisione (fi- no ad allora molto ‘light’) hanno frenato la costituzione di nuove Sa e rilanciato la forma della Sagl», nota Jermini. Nel solo periodo 1991-2005 il numero delle Sagl si è moltiplicato del fattore 30 (contro un incremento del 10% delle Sa). «A onor del ve- ro va detto che l’espansione della società a garanzia limitata è stata fondamental- mente determinata dall’assenza di alternative migliori. Le lacune storiche non era- no infatti state minimamente sanate, tant’è che la Sagl era comunemente identifica- ta con il poco simpatico nomignolo di ‘Sa dei poveri’. La vera svolta si è avuta con l’entrata in vigore, in data 1.1.2008, del nuovo diritto della Sagl. Quest’ultima revi- sione ha rafforzato sia gli aspetti di società di capitali (con parecchi rimandi al dirit- to della Sa, in ossequio al principio ‘same business, same risks, same rules’), sia quel- li legati alla personalità dei soci. Si è così creato uno strumento estremamente dut- tile e modulare, capace di tenere in debito conto dei peculiari bisogni dell’impresa di famiglia (dalla stabilità della compagine sociale alla necessità di poter finanziare l’attività aziendale senza dover far ricorso a capitale di terzi, passando per la facoltà dei soci di approvare/censurare determinate decisioni strategiche)», ricorda Jer- mini. I principali vantaggi della nuova Sagl possono essere riassunti come segue:

(a) il capitale sociale minimo, che deve essere integralmente liberato, assomma a soli 20mila franchi. Il tetto massimo di 2 milioni di franchi è stato abolito e le singo- le quote possono avere un valore nominale minimo di 100 franchi ed essere trasfe- rite con cessione in forma scritta semplice; (b) lo statuto può prevedere l’obbligo dei soci di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie (ciò che non è possibile nella Sa); (c) è possibile prevedere una limitazione illimitata del- la trasferibilità delle quote sociali (ciò che è solo parzialmente possibile nella Sa);

(d) lo statuto può introdurre a favore dei soci o della società dei diritti di prelazione o di compera sulle quote sociali (nella Sa tale aspetto deve essere regolato nell’am- bito di un separato patto parasociale); (e) determinate decisioni dei gerenti posso- no essere subordinate all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci (facoltà ine- sistente nella Sa); (f) è possibile prevedere un diritto di veto di taluni soci (inesistente nella Sa); (g) ai soci viene imposto ex lege un divieto di concorrenza, riservate eventuali deroghe statutarie (nella Sa regolato a livello di patto parasociale); (h) la società deve di principio essere provvista di ufficio di revisione, fermo restando la facoltà di rinunciarvi con il consenso di tutti i soci. «La nuova Sagl combina dunque i vantaggi della Sa con quelli della società in nome collettivo, offrendo quindi ai so- ci dell’impresa di famiglia l’ideale mix per dare il giusto spazio alle esigenze ed aspettative individuali», conclude Jermini.

36•Novembre 2010•

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