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Trasferimento a terzi di compiti di pertinenza statale da parte dei gestori di rete

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Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) Scheda informativa (2) - aggiornamento

Trasferimento a terzi di compiti di pertinenza statale da parte dei gestori di rete

Aggiornata al 1° maggio 2020

Domanda:

a) Il gestore di rete può trasferire e affidare a terzi l'adempimento di compiti di pertinenza statale?

b) Una volta trasferiti a terzi i compiti di sorveglianza di pertinenza statale, può un gestore effettuare senza restrizioni controlli sulla propria rete secondo il diritto privato?

c) Il gestore di rete può trasferire l'esercizio dei compiti di pertinenza statale a un'impresa che già effettua controlli secondo il diritto privato?

d) Un gestore di rete può suddividere in attività amministrative e attività tecniche i compiti di perti- nenza statale conferitigli dall’articolo 33 OIBT e trasferire separatamente a terzi tali attività?

e) Può una persona autorizzata ad effettuare controlli essere assunta al 50% presso un gestore di rete e al 50% presso un'impresa di controllo privata?

Risposta:

a) L'articolo 26 della legge sugli impianti elettrici (RS 734.0; LIE) conferisce al gestore di rete compiti e competenze di pertinenza statale di una certa portata in relazione all'esecuzione dei controlli degli impianti elettrici a bassa tensione. Quest'attività del gestore di rete trova concreta definizio- ne nell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (art. 33 OIBT).

Nessuna prescrizione stabilisce che i gestori di rete debbano assumersi personalmente gli obbli- ghi e le competenze loro affidati. Essi possono affidare l'esecuzione di compiti di sorveglianza di pertinenza statale a soggetti privati che soddisfano i necessari requisiti tecnici. La delega di questi compiti non equivale tuttavia a una delega delle competenze e responsabilità prescritte dalla leg- ge: i gestori di rete restano, anche se "soltanto" in qualità di committenti, gli organi responsabili per legge dei compiti di sorveglianza di pertinenza statale di cui all'articolo 33 OIBT. Gli organi in- caricati si assumono i compiti loro affidati non come se fossero di loro competenza bensì "solo" in qualità di incaricati, mentre la responsabilità finale rimane ai gestori di rete.

b) Poiché nonostante il trasferimento dei compiti di sorveglianza di pertinenza statale la competenza per il controllo dell'applicazione dell'OIBT rimane ai gestori di rete, si applicano anche in questo caso le prescrizioni relative alla separazione tra l'attività di sorveglianza di pertinenza statale e i controlli di diritto privato. Il gestore di rete non può pertanto delegare, da una parte, i compiti di

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pertinenza statale e svolgere, dall'altra, controlli privati senza soddisfare le esigenze di cui articolo 26 capoverso 3 OIBT.

c) Le attività di sorveglianza di pertinenza statale e i controlli di diritto privato non possono essere eseguiti contemporaneamente nello stesso comprensorio: ciò deriva dal principio della separazio- ne dei poteri ed è così formulato per i gestori di rete nell'articolo 26 capoverso 3 OIBT. Questo principio non può essere aggirato delegando i compiti di pertinenza statale a terzi: questi ultimi, pertanto, non possono effettuare controlli secondo il diritto privato nella stessa zona in cui eserci- tano compiti di sorveglianza di pertinenza statale. In pratica, tuttavia, l'ESTI consente agli organi di controllo indipendenti di effettuare controlli saltuari su incarico dei gestori di rete e, allo stesso tempo, controlli di diritto privato nello stesso comprensorio di questi ultimi. Ciò presuppone tutta- via che l'organo di controllo interessato non abbia già sottoposto a un controllo indipendente l'og- getto da controllare su incarico del gestore di rete. L'ESTI richiede inoltre al gestore di rete di ef- fettuare controlli saltuari anche sugli oggetti per i quali l'organismo di controllo indipendente ha condotto un collaudo o un controllo periodico.

d) La separazione dei compiti di pertinenza statale dei gestori di rete (art. 33 OIBT) in una parte amministrativa e in una parte tecnica non è consentita. I singoli compiti e le singole attività sono collegati strettamente l’uno all’altro e sono da considerarsi un’unica unità. Possono essere trasfe- riti solo integralmente e nella loro totalità a terzi, che devono a loro volta anche essere organi di controllo indipendenti. Questi ultimi non possono operare contemporaneamente come organo di controllo indipendente nel comprensorio dello stesso gestore di rete che ha delegato loro compiti di sorveglianza di pertinenza statale.

e) Anche l'impiego di una persona a tempo parziale in due imprese distinte, rispettivamente per compiti di sorveglianza di pertinenza statale e per controlli di diritto privato, viola il principio della separazione dei poteri. Lo stesso vale per l'impiego di persone con contratti di fornitura di perso- nale a prestito. Questo principio, secondo il quale i ruoli di sorvegliante e di sorvegliato non pos- sono essere riuniti in una sola persona, vale non solo per le persone fisiche ma anche per le im- prese. Ciò significa che se una persona lavora a tempo parziale in due imprese distinte, entrambe le imprese possono svolgere solo controlli indipendenti oppure solo attività di pertinenza statale. Il principio della separazione dei poteri intende garantire che un'attività non venga controllata dalla stessa persona o impresa che la svolge a titolo professionale e a scopo lucrativo. Occorre ag- giungere che anche il personale amministrativo e direttivo è escluso dall'attività di controllo (indi- pendente o di pertinenza statale) se svolge compiti e/o ha responsabilità in relazione alla verifica dei rapporti di sicurezza.

Infine, l'Ispettorato e i gestori di rete possono rivolgersi ad altri organi di controllo per i controlli saltuari che costituiscono un'attività di pertinenza statale (cfr. art. 39 cpv. 1 OIBT), ma questi or- gani di controllo non possono più effettuare controlli indipendenti negli stessi oggetti.

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