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Trasferimento dei controlli saltuariAggiornata al 07.01.2003 –

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Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (29)

Trasferimento dei controlli saltuari

Aggiornata al 07.01.2003 – ritirata a partire dal 1.5.2020

Domanda:

Un gestore di rete può incaricare dello svolgimento dei suoi compiti di pertinenza statale un organo di controllo privato ed assumersi contemporaneamente i compiti di un servizio di controllo indipendente?

Risposta:

Le prescrizioni dell'OIBT non consentono una simile organizzazione delle attività di controllo.

L'ordinanza impone infatti che i compiti di sorveglianza e di controllo di pertinenza statale siano rigorosamente separati, nell'ambito dei controlli dell'installazione, dall'attività di diritto privato (in qualità di terzo indipendente). Questa esigenza non è però soddisfatta se un organo di controllo indipendente viene incaricato di svolgere i controlli saltuari. In questo caso infatti l'organo di controllo indipendente non agisce in nome di ciò che rappresenta, ma è „solo“ un organo esecutivo che lavora su mandato del gestore di rete. Competente e responsabile dei controlli saltuari è e rimane il gestore della rete. Di conseguenza, i gestori della rete non possono effettuare controlli a proprio nome nella stessa zona in cui esercitano anche compiti in qualità di organo di controllo indipendente (cfr. scheda informativa 5).

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