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Circolare ALP 2/2007 Di seguito illustriamo le novità nel settore degli alimenti per animali.

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Dipartimento federale dell’economia DFE

Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP Sicurezza e qualità

Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux Posieux, CH-1725 Posieux

Tel. +41 26 407 71 11, fax +41 26 407 73 00 www.alp.admin.ch

ALP, buc, Posieux, CH-1725 Posieux

Posieux, 12 luglio 2007

Circolare ALP 2/2007

Di seguito illustriamo le novità nel settore degli alimenti per animali.

1. Falso glutine di mais proveniente dalla Cina

Nel secondo trimestre di quest’anno, è stato scoperto che da alcuni mesi dalla Cina veniva introdotta in Svizzera una miscela costituita essenzialmente da prodotti di frumento e urea, la quale veniva importata e commercializzata facendola passare per glutine di mais.

A partire dal 1° luglio 2007 la messa in commercio e l’utilizzo di falso glutine di mais è disciplinata come segue.

• Se il glutine di mais contaminato/adulterato contiene soltanto urea, può essere

commercializzato per l’alimentazione dei ruminanti, sempreché venga fornita la corretta dichiarazione dell’effettiva composizione. L’urea deve essere dichiarata come additivo riportandone il tenore.

• Se il glutine di mais contiene meno di 10 g di melamina e di sostanze imparentate (acido cianurico, ammelina e ammelide) per kg, può essere commercializzato per l’alimentazione dei ruminanti, sempreché venga fornita la corretta dichiarazione dell’effettiva composizione.

L’urea deve essere dichiarata come additivo riportandone il tenore. Devono inoltre essere dichiarati i tenori di melamina e di sostanze imparentate (acido cianurico, ammelina e amamelide) in esso presenti.

• Se, invece, il glutine di mais contiene più di 10 g di melamina e di sostanze imparentate (acido cianurico, ammelina e ammelide) per kg, deve essere riesportato o eliminato.

Per maggiori dettagli si rinvia, inoltre, al comunicato stampa del 26 giugno 2007.

Sempre dal 1° luglio 2007 per le materie prime e gli alimenti semplici per animali si applica un valore limite provvisorio pari a 1 g di melamina e di sostanze imparentate (acido cianurico, ammelina e ammelide) per kg.

2. Acido benzoico

Il 30 giugno 2007 la CE ha rinnovato l’autorizzazione per l’additivo acido benzoico quale

regolatore di acidità. L’impiego autorizzato riguarda i suini da ingrasso con un dosaggio di 5'000 – 10'000 mg/kg di alimento completo per animali con l’88 per cento di sostanza secca. Tale

autorizzazione viene applicata anche in Svizzera, previa modifica dell’allegato 2 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (OLAIA). Parallelamente, sia in Svizzera che nella CE, il VevoVital (acido benzoico) è inserito nella categoria degli additivi zootecnici e autorizzato quale promotore della crescita per suini da ingrasso e suinetti. L’autorizzazione del Vevovital è a nome della ditta DSM di Basilea. Per l’impiego di tale additivo è necessaria un’autorizzazione per la fabbricazione di alimenti composti per animali.

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3. Ambrosia

Dai risultati raccolti per un anno relativi alla campionatura di mangimi per uccelli è emerso che il valore d’intervento temporaneamente stabilito nell’aprile 2006, pari a 0.02 per cento di semi di ambrosia nelle materie prime, ha potuto essere notevolmente ridotto con le misure adottate in questo settore.

D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, è stato pertanto deciso di mantenere l’iscrizione dei semi di ambrosia nell’allegato 10 OLAIA. Ciò al fine di evitare la diffusione dell’ambrosia, il cui polline è altamente allergenico.

Per valutare gli esiti positivi viene impiegato un nuovo valore d’intervento interno pari a 0.005 per cento di semi di ambrosia (corrispondente a 0.05 g/kg) nelle materie prime.

Le materie prime e gli alimenti composti per animali sono soggetti al controllo da parte di ALP.

Negli alimenti composti per animali viene considerata la percentuale delle materie prime eventualmente interessate.

4. Analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) nelle aziende commerciali

In virtù dell’articolo 20e dell’ordinanza sugli alimenti per animali, chiunque produce, immagazzina o mette in commercio alimenti per animali deve disporre di una procedura scritta basata sui principi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tale obbligo si applica anche alle aziende commerciali. Il legislatore ha previsto due alternative:

a) una propria procedura individuale basata sui principi del sistema HACCP o

b) il ricorso a una guida di buona pratica elaborata dalla categoria e approvata dall’UFAG.

L’azienda commerciale può scegliere una delle due opzioni.

Se opta per l’alternativa a) (procedura individuale), mette a punto una procedura fondata sui principi HACCP elencati nell’articolo 20e capoverso 3. Un punto essenziale sta nell’individuare i possibili rischi per la sicurezza degli alimenti per animali. Rispetto all’azienda di produzione, l’azienda commerciale è esposta a rischi sensibilmente minori, che interessano in particolare l’immagazzinamento e il trasporto.

Le aziende commerciali che non si occupano direttamente dell’immagazzinamento e del

trasportano dei prodotti devono poter dimostrare al controllo ufficiale degli alimenti per animali che chi effettua per loro conto l’immagazzinamento e il trasporto dispone di una procedura fondata sui principi HACCP.

Indipendentemente dalla procedura scelta, l’azienda è tenuta ad allestire e a tenere

costantemente aggiornata la documentazione relativa all’esecuzione delle misure. Su domanda la documentazione va approntata per un controllo ufficiale.

5. Dichiarazione di alimenti per animali importati

Spesso ci viene domandato se gli alimenti per animali importati devono essere dichiarati con il nome di una ditta con sede in Svizzera. In particolare per quelli provenienti dalla CE viene spesso chiesto di non dover fornire l’indicazione di una ditta svizzera.

In merito sottolineiamo che le prescrizioni generali in materia di etichettatura sono chiaramente disciplinate nell’articolo 22 dell’ordinanza sugli alimenti per animali nonché negli articoli 19 - 26 OLAIA. Si applica il principio secondo cui tutti gli alimenti per animali commercializzati in Svizzera devono essere contrassegnati con nome e indirizzo di una ditta o persona con sede o domicilio in Svizzera. Per gli alimenti composti per animali è richiesta inoltre l’indicazione del numero di omologazione o di registrazione.

6. Flusso delle merci relativo ad animali e prodotti animali nell’UE (TRACES)

Nel quadro della riduzione dei reciproci controlli veterinari di confine e del controllo delle importazioni da Stati non membri dell’UE, il 1° luglio 2007 è entrata in vigore l’ordinanza rivista concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE). In questa ordinanza viene stabilita una procedura di prenotifica elettronica per l’importazione di spedizioni assoggettate al controllo veterinario di confine provenienti da Paesi al di fuori dell’UE. Il sistema si chiama TRACES (Trade Control and Expert System) e viene già applicato in tutta l’UE.

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In TRACES devono essere registrate tutte le aziende che importano o esportano animali o prodotti animali da Paesi terzi al di fuori dell’UE nonché sottoprodotti di origine animale da Paesi terzi e da Paesi membri dell’UE. L’importante è che nel sistema siano registrati i nomi e gli indirizzi di tutti gli operatori commerciali nonché le destinazioni (magazzini, ecc.). Per maggiori informazioni si rinvia al sito Internet www.bvet.admin.ch -> Temi -> Importazione e transito ->

TRACES / DVCE.

7. Distinzione tra alimenti per animali e medicamenti veterinari

Come anticipato nella circolare 1/2007, in collaborazione con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic è stata redatta una lista per classificare le sostanze vegetali e le preparazioni come medicamenti veterinari o come alimenti per animali. La lista comprende attualmente 23 piante. I prodotti che contengono piante classificate come medicamenti veterinari devono essere notificati a Swissmedic ai fini dell’omologazione e non devono più essere

commercializzati come alimenti per animali.

La lista e le relative spiegazioni saranno pubblicate a breve sul nostro sito Internet www.alp.admin.ch.

8. Esito del controllo ufficiale degli alimenti per animali nel primo semestre 2007 Nell’anno in corso si è constatato un aumento delle contestazioni per le quali hanno dovuto essere pagati dei costi. La percentuale è salita al 15 per cento circa, contro l’11.5 per cento del 2006. I motivi sono, da un lato, l’inadempienza delle prescrizioni sui tenori e, dall’altro, i tenori dichiarati.

9. Cambiamenti nel personale del controllo ufficiale degli alimenti per animali

Il 1° luglio 2007 Norbert Trenkner è andato in pensione. Per quasi 40 anni ha messo al servizio dell’Amministrazione federale il suo impegno e la sua professionalità. Nel 1968 è entrato in servizio presso l’Amministrazione federale dei cereali, integrata successivamente nell’Ufficio federale dell’agricoltura. Per anni ha diretto il laboratorio per i cereali panificabili. Negli anni ’90 in qualità di ispettore ha sorvegliato i ritiri e la costituzione di scorte di cereali panificabili. In seguito alla soppressione dell’obbligo di ritiro di cereali panificabili da parte della Confederazione, è entrato a far parte del controllo ufficiale degli alimenti per animali presso la sede di Posieux, dove per quasi vent’anni ha rivestito la carica di ispettore.

A Norbert Trenkner va il nostro più sentito ringraziamento per il suo lavoro, il suo costante impegno, la fedeltà e la lealtà dimostrate. A lui i nostri più sinceri auguri di felicità futura.

Dal 1° maggio 2007 Yann Scheidegger è entrato in servizio quale suo successore. Ingegnere agronomo ETH, viene dal Canton Giura.

Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP

Dott. Daniel Guidon Sicurezza e qualità

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