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Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) Scheda informativa (27) - aggiornamento
Obbligo di notifica
Aggiornata al 1° maggio 2020 – ritirata a partire dal 1.7.2021
Domanda:
Ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 lettere a e b OIBT, non vi è l'obbligo di notificare al gestore della rete a bassa tensione che alimenta un impianto elettrico i lavori su tale impianto prima della loro esecuzione se i lavori d’installazione durano meno di quattro ore (piccole installazioni) e comportano una variazione della potenza complessivamente inferiore a 3,6 kVA.
Il valore di 3,6 kVA si riferisce alla potenza installata totale o alla potenza installata supplementare?
Risposta:
L'elemento rilevante è la potenza di allacciamento della modifica dell'impianto: se la differenza tra la potenza di allacciamento dell’impianto prima dei lavori d’installazione e quella dopo tali lavori è inferiore a 3,6 kVA e i lavori d’installazione durano meno di quattro ore non vi è l’obbligo di notificare i lavori.
Al termine dei lavori, tuttavia, deve essere condotta una prima verifica seguita da un verbale. Tale verbale deve essere consegnato al proprietario dell’impianto elettrico (cfr. art. 24 cpv. 5 seconda frase OIBT).
Si ricordi inoltre l’autorizzazione eccezionale dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI del 30 novembre 2018 per la deroga all’obbligo di notifica di cui all’articolo 23 capoverso 1 OIBT (si veda all’indirizzo www.esti.admin.ch).