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Etichettatura dell’elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione mix dei fornitori su www.etichettatura-elettricita.ch

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Academic year: 2022

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE

Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen Indirizzo postale: CH-3003 Berna

Tel. +41 58 462 56 11, fax +41 58 463 25 00 contact@bfe.admin.ch

www.bfe.admin.ch CH-3003 Berna, UFE

Alle aziende elettriche

Ns. riferimento:

Collab. responsabile:

3003 Berna, 10 marzo 2020

Etichettatura dell’elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione»

e pubblicazione mix dei fornitori su www.etichettatura-elettricita.ch

Gentili signore, egregi signori,

versando il supplemento rete sul prezzo dell’elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia (RIC).

Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) il 2 aprile 2019, è stato abbreviato il termine di pubblicazione per l’etichettatura dell'elettricità. Il mix del fornitore deve ora essere pubblicato su Internet entro la fine di giugno dell'anno successivo. Non cambierà la mo- dalità d'invio per l'etichettatura dell'elettricità ai clienti finali: come in precedenza, avverrà entro la fine dell’anno successivo, direttamente sulla fattura o insieme ad essa.

Un'ulteriore novità consiste nel fatto che l'elettricità prodotta a partire dai rifiuti (ad es. in un impianto di incenerimento di rifiuti), nell’ambito dell’etichettatura dell'elettricità viene suddivisa in una quota rinno- vabile (biomassa) e una quota non rinnovabile (quota di rifiuti fossili).

Non è più ammesso dichiarare «vettori energetici non omologabili»1. Anche in futuro nell’etichet- tatura dell’elettricità dovrà figurare la rubrica «Elettricità che beneficia di misure di promozione».

Nel quadro della RIC, nel 2019 sono stati prodotti 3'541'049'862 kWh, corrispondenti a una quota di

«elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 6,3 per cento.

Per il 2019 tutte le aziende svizzere soggette all’obbligo di etichettatura devono riportare, nell’etichet- tatura dell’elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

totale dalla Svizzera

Elettricità che beneficia di misure di promozione1 6,3% 6,3%

1Elettricità che beneficia di misure di promozione: 47,4% forza idrica, 17,6% energia solare, 3,3% energia eolica, 31,7% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia

1Fanno eccezione unicamente i contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 (art. 79 cpv. 2 OEn).

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Un esempio di come riportare l’etichettatura dell’elettricità è illustrato nella figura 1.

Conformemente all'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a con- sumatori finali devono pubblicare il proprio mix dei fornitori su una pagina Internet comune, al più tardi entro la fine di giugno dell'anno successivo. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Pronovo, ha allestito la pagina web www.etichettatura-elettricita.ch. Vi preghiamo di registrare il vostro mix dei fornitori direttamente nel ruolo «fornitore di corrente» nel sistema di garanzie di origine di Pronovo (www.guarantee-of-origin.ch), che in seguito sarà pubblicato automaticamente sul sito web menzio- nato. I fornitori di energia elettrica che non registrano per tempo il mix dei fornitori possono es- sere multati secondo l’articolo 70 lettera a della legge sull'energia.

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a: info@pronovo.ch Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

firma D. Büchel

Daniel Büchel

Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: esempio di una tabella per l’etichettatura dell’elettricità (completa di grafico).

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